TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA
Articolo 1 – Denominazione, sede e costituzione
L’Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata “ASP”, nasce dalla trasformazione dell’IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia”con sede in Massa Lubrense, ed assume la denominazione “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia di Massa Lubrense”.
L’ASP ha sede legale in Massa Lubrense, in Via Palma, 1.
L’ASP “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia di Massa Lubrense” é costituita con provvedimento della Giunta regionale.
Articolo 2 – Origini
L’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia” con sede in Massa Lubrense, trae la sua origine dai Conservatori Laicali Riuniti nati dalla fusione, avvenuta nel 1974, dei Conservatori S. Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena aventi fini comuni. Lo statuto del Conservatorio S. Teresa aveva lo scopo di “…accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi preservandole dai pericoli della società…”. Lo statuto organico del Conservatorio SS. Rosario aveva scopo affine a quello di S. Teresa. Lo statuto del Conservatorio Ave Gratia Plena aveva lo scopo di ricoverare donzelle orfane del Comune di Massa Lubrense.
Dal Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 12272 del 21.07.1999, con cui è stata costituita l’IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia” si legge che gli scopi dell’istituzione erano quelli di: “promuovere iniziative di supporto educativo e culturale; attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap; approntare i mezzi e l’ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile; svolgere attività artistiche e culturali istituendo corsi di preparazione di arte drammatica, musicali e corali; attivare interventi diretti di assistenza straordinaria”.
La legge regionale n. 11 del 23.01.2007 ed il regolamento regionale n. 2 del 22.02.2013 hanno previsto la trasformazione delle IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona. Il presente Statuto è adottato in attuazione delle disposizioni innanzi richiamate e garantisce la continuità degli scopi statutari dell’istituzione dalla quale trae origine.
Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative
L’ASP é disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, “ Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328” così come modificata ed integrata dalla Legge regionale n.15 del 6 luglio 2012, dai successivi atti regionali ivi compreso il regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2013 nonché dal presente Statuto.
L’ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e non ha fini di lucro. E’ connotata dalla autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile e gestionale, ed opera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica.
L’ASP opera con criteri imprenditoriali ed informa tutta la sua attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza nonché ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio del costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
L’ASP garantisce la continuità degli scopi statutari dell’IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia”, da cui trae origine.
L’ASP pianifica l’offerta di servizi alla persona in coerenza con la programmazione locale, definita nel piano di zona sociale dell’ambito territoriale nel quale svolge la sua attività.
L’ASP partecipa alla concertazione prodromica della adozione del piano di zona sociale
dell’ambito territoriale nel quale svolge le attività e concorre all’attuazione del sistema integrato
locale di interventi e servizi sociali previsto dalla L.R. n. 11 del 2007, nel rispetto delle sue finalità
statutarie.
L’ASP si conforma al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spetta agli organi di governo dai poteri di gestione attribuiti al direttore.
L’ASP gode, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 7, e dell’articolo 5, comma 8, del decreto
legislativo n. 207 del 2001, dei benefici derivanti dalla estensione della disciplina delle erogazioni
liberali prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dall’articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
Articolo 4 – Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale.
Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all’albo dell’azienda per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione.
Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.
CAPO II
SCOPI ISTITUZIONALI – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Articolo 5 – Scopi istituzionali dell’ASP e principi ispiratori delle attività dell’ASP
Lo scopo istituzionale dell’azienda di servizi alla persona “Istituti riuniti di Assistenza all’infanzia”, garantendo la continuità degli scopi statutari dell’Istituzione dalla quale deriva, è quello di:
a. porre in essere, in collegamento con la famiglia o di chi ne ha la tutela legale, interventi di assistenza a favore dei minori;
b. attuare interventi di assistenza indiretta a favore del nucleo familiare del minore;
c. svolgere attività di tutela, promozione, valorizzazione e sostegno dei minori, con particolare riguardo a minori in condizione di disagio sociale;
d. offrire intérventi educativi, di accoglienza e di socializzazione nonché di sostegno ai percorsi relazionali e scolastici dei ragazzi stessi, garantendo ai minori, tramite progetti personalizzati, un adeguato programma di assistenza, educazione, vigilanza e tutela nel pieno rispetto della dignità, dell’autonomia e della riservatezza personale;
e. offrire interventi di assistenza educativa;
f. promuovere iniziative di supporto educativo e culturale;
g. approntare i mezzi e l’ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile;
h. svolgere attività artistiche e culturali istituendo corsi di preparazione di arte drammatica, musicali e corali.
L’ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi rivolti a minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale e dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e del principi indicati nella legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed in particolare:
• garantisce interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli rivolti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, e di inclusione sociale;
• valorizza le reti familiari e le risorse degli individui attraverso interventi personalizzati;
• garantisce la qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;
• prevede forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• favorisce la più ampia conversione riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;
• garantisce il rispetto della dignità della persona e del diritto alla riservatezza;
• garantisce adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
• offre sostegno all’educazione ed all’armonico sviluppo psico – fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.
Articolo 6 – Ambito territoriale di intervento
L’ASP svolge le attività istituzionali a vantaggio dei minori residenti nel Comune di Massa Lubrense e nei comuni dell’ambito territoriale di appartenenza.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
Articolo 7 – Gestione dei servizi e delle attività
L’ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all’articolo 5 sia in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa, che indirettamente sostenendo altre strutture pubbliche e/o Enti che svolgano la medesima attività.
L’ASP può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell’imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
L’ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di organizzazione.
L’ASP richiede ogni necessaria autorizzazione e/o accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza.
L’ASP può produrre ed erogare, purché in forma non prevalente, i servizi indicati nell’art. 5, anche in favore di soggetti privati nonché di soggetti pubblici, ponendo a carico degli stessi l’intero costo del servizio fornito.
L’ASP, nell’ambito della propria autonomia, pone in essere gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi statutari e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione sociale a livello locale.
L’ASP adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell’azione
Amministrativa ed è soggetta alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
L’ASP istituisce presso la sede legale l’albo per la pubblicazione delle deliberazioni
garantendo accessibilità e facilità di lettura.
Articolo 8 – Regolamento di organizzazione
Entro centoventi giorni dall’insediamento, il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di organizzazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente dell’azienda comunica tempestivamente l’avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini del computo del termine previsto per l’esercizio del potere sostitutivo.
Il regolamento di organizzazione deliberato dal Consiglio di amministrazione acquista efficacia e produce effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Il regolamento di organizzazione disciplina l’ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative. In particolare:
a. definisce l’articolazione della struttura organizzativa per l’esercizio delle funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
b. determina i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;
c. definisce le competenze e determina il compenso del direttore;
d. disciplina il funzionamento dell’ufficio relazioni con il pubblico;
e. prevede la istituzione e disciplina la tenuta del registro dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione, del registro delle deliberazioni, del registro delle determine assunte dal direttore, del registro inventario dei beni mobili e immobili suddivisi tra beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e beni facenti parte del patrimonio disponibile, del registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito, del registro del personale dipendente, del registro di raccolta dei bilanci previsionali e consuntivi, del registro di protocollo della corrispondenza.
Articolo 9 – Risorse economiche
Tutte le risorse dell’Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.
L’Azienda provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio e con le rendite da esso derivate, nonché con le risorse provenienti:
da contributi di Enti e privati;
da proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio.
Articolo 10 – Organismi di partecipazione
Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l’ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, e di promozione della solidarietà e dell’attività di volontariato locale.
TITOLO II
ORGANI
Articolo 11 – Organi
Sono organi dell’azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente
CAPO I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 12 – Consiglio di amministrazione – Composizione e procedure di nomina
L’ASP é amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, costituito con provvedimento della direzione Generale della Giunta regionale. I Consiglieri sono nominati con decreto del Sindaco di Massa Lubrense.
Nella prima seduta, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Il consigliere più anziano di età lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento della surrogazione, o di decadenza o revoca dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13 – Ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell’ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente;
Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità indicate dall’articolo 28 comma IX del regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2013;
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione della medesima azienda i coniugi e i parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, sino al secondo grado.
Articolo 14 – Decadenza, dimissioni e revoca dei consiglieri
I Consiglieri nei cui confronti sopravvengano le cause di incompatibilità previste dall’art. 13 e quelli che risultino assenti, senza giustificazione, a 3 sedute consecutive del Consiglio di amministrazione formalmente convocate, decadono dalla carica.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione all’interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Consigliere. La deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro 5 giorni dall’adozione ed è comunicata al soggetto titolare del potere di surrogazione e alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Sindaco del comune di Massa Lubrense e alla direzione generale della Giunta Regionale della Campania e, non necessitano di presa d’atto. L’atto di surroga deve essere adottato entro cinque giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Le dimissioni contestuali di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da presentarsi obbligatoriamente per iscritto al Sindaco del comune di Massa Lubrense, al Consiglio di amministrazione dell’Azienda e contestualmente alla Direzione generale della Giunta regionale determinano la decadenza dell’organo amministrativo. In tal caso, ai fini della ricostituzione del consiglio di amministrazione, il Sindaco del comune di Massa Lubrense provvede, entro cinque giorni, alla nomina dei nuovi amministratori comunicando immediatamente i nominativi alla direzione Generale della giunta regionale. In tal caso i provvedimenti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della direzione Generale della giunta regionale di formale costituzione del nuovo collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il consiglio amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
In caso di inadempienza da parte del Sindaco del comune di Massa Lubrense nella nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per la reggenza temporanea dell’amministrazione dell’azienda che dura in carica fino alla costituzione dell’ordinario consiglio di amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di 45 giorni previsto dalla legge numero 444 del 1994.
Al commissario spetta il compenso previsto dalla legge e il rimborso delle spese di viaggio.
Il titolare del potere di nomina degli amministratori inadempienti è responsabile dei danni derivanti all’azienda dalla loro condotta omissiva.
La revoca del singolo consigliere di amministrazione é disposta dal Sindaco del comune di Massa Lubrense; il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all’interessato, all’azienda e alla direzione Generale della giunta regionale.
Articolo 15 – Surrogazione – Divieto di partecipazione alle sedute
Il Sindaco del comune di Massa Lubrense, provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, revocati, deceduti o decaduti o altrimenti cessati dalla carica, entro cinque giorni dalla comunicazione dell’evento;
Ai fini della surrogazione, il giorno successivo alle dimissioni, alla decadenza o al verificarsi di altre causa di cessazione dalla carica, il presidente dell’azienda comunica, per iscritto, al Sindaco del comune di Massa Lubrense, e per conoscenza alla direzione Generale della Giunta regionale, l’intervenuta cessazione e chiede la surroga dell’amministratore cessato dalla carica;
La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina;
Il provvedimento di surroga del singolo componente del consiglio di amministrazione acquista efficacia a decorrere dalla emissione del provvedimento della direzione Generale della giunta regionale di ripristino dell’integrità strutturale dell’organo amministrativo
I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati;
I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.
Articolo 16 – Prima seduta del Consiglio di amministrazione
La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell’organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione.
L’avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini
dell’esercizio delle funzioni di controllo sull’organo di amministrazione.
In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.
Nella prima seduta il consiglio di amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, delibera la convalida dei propri membri all’esito dell’accertamento della insussistenza delle cause impeditive previste dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto. Inoltre procede alla nomina, tra i consiglieri del Presidente del Consiglio di amministrazione.
La deliberazione di convalida dei componenti del consiglio di amministrazione è inviata alla Direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dalla adozione, unitamente alla deliberazione concernente la nomina del presidente.
Articolo 17 – Funzioni
L’attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo dell’azione amministrativa e delle attività istituzionali. Ad esso compete in particolare l’adozione del seguenti atti:
a) delibera il piano programmatico delle attività aziendali;
b) approva il bilancio pluriennale di previsione, nonché il bilancio annuale economico preventivo;
c) approva il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
d) delibera le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, con le maggioranze indicate nel successivo articolo;
e) delibera le modifiche statutarie;
f) delibera il trasferimento a terzi dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dell’azienda;
g) delibera il proprio regolamento di organizzazione;
h) nomina il direttore e il revisore contabile;
i) definisce, nel rispetto del criteri previsti dalla normativa regionale vigente, il compenso dovuto all’Organo di revisione contabile;
j) approva il piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio;
k) assegna obiettivi e risorse al Direttore per la gestione operativa e verifica l’andamento quali – quantitativo delle attività;
Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l’adozione di qualsiasi regolamento delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale e l’adozione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Articolo 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni sono validamente assunte in presenza del quorum per la validità delle adunanze e che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni indicate nel successivo comma III.
Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, tranne quelle che riguardano persone fisiche.
Per deliberare validamente sui seguenti oggetti é necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione:
a) indirizzi generali dell’ASP;
b) piano programmatico;
c) approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità;
d) trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
e) trasferimento a terzi dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dell’azienda;
f) deliberazioni che dispongono l’alienazione e l’acquisto di beni immobili;
g) modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;
Tutte le deliberazione del consiglio di amministrazione recano il parere del direttore attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. Le deliberazioni che comportano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’azienda recano anche il parere del direttore in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l’organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Le deliberazioni sono sottoscritte dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado. Dell’avvenuto allontanamento dalla sala dell’adunanza è fatta menzione nel verbale. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all’albo dell’azienda per 15 giorni consecutivi in modo da garantire la visione integrale del contenuto e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
I bilanci, gli atti di programmazione e i regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Massa Lubrense per giorni 10 consecutivi successivi alla loro approvazione. Per le modalità di pubblicizzazione dei documenti contabili si osservano le disposizioni regionali vigenti.
Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l’organo. Il Sindaco del comune di Massa Lubrense può chiedere tutte le notizie e le informazioni inerenti alla attività dell’ASP.
Articolo 19 – Convocazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente e deve indicare gli argomenti da trattare.
Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria 2 volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello di previsione per l’anno successivo. L’invito per le sedute ordinarie e straordinarie è comunicato per iscritto tre giorni prima dell’adunanza e almeno 24 ore prima per quelle urgenti. Il consiglio di amministrazione si riunisce entro il 20 gennaio di ciascun anno per stabilire gli obiettivi da raggiungere e verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive dell’anno precedente.
Articolo 20 – Partecipazione alle sedute
Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con le funzioni indicate al precedente articolo 19 nonché con funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Articolo 21 – Validità e svolgimento delle sedute
Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione;
Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
Articolo 22 – Obblighi e status degli amministratori
I membri degli organi di amministrazione informano il proprio comportamento ai principi di buona amministrazione e imparzialità, nel rispetto del principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di amministrazione dai poteri di gestione propri del direttore e dei dirigenti;
I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione e di ottenere dagli uffici dell’azienda tutte le notizie e le informazioni utili all’esercizio delle funzioni proprie;
Le cariche di presidente e di consigliere sono onorifiche;
Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell’azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate;
La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell’azienda, su richiesta dell’interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Agli amministratori si applicano le disposizioni dell’art. 87del decreto legislativo n. 267 del 2000.
CAPO III
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 23 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
In particolare:
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente e cura i rapporti con gli altri enti ed autorità;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determinando l’Ordine del giorno delle sedute;
c) sovrintende al regolare funzionamento dell’azienda;
d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività dell’Ente;
Se richiesto da un consigliere, il presidente riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.
In caso di assenza, impedimento temporaneo, dimissioni, revoca, decadenza o decesso del presidente, le funzioni allo stesso riservate sono esercitate dal consigliere più anziano di età.
Articolo 24 – Criteri per la nomina e cause di incompatibilità
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione all’esperienza professionale e tecnica del prescelto.
Il direttore deve essere scelto, mediante avviso pubblico per titoli da affiggere all’albo pretorio del Comune di Massa Lubrense, tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di curriculum, conservato agli atti dell’ASP.
La carica di direttore è incompatibile con quella di:
a. presidente della Regione, assessore o consigliere regionale;
b. presidente, sindaco, assessore o consigliere degli enti locali previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel cui ambito territoriale l’azienda ha la sede legale o svolge le attività;
c. componente degli organi amministrativi delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l’azienda ha la sede legale o svolge le attività;
d. dirigente o dipendente della Regione e dirigente o dipendente degli enti locali nel cui ambito territoriale l’azienda ha la sede legale o svolge le attività;
e. dirigente o dipendente delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l’azienda ha la sede legale o svolge le attività;
f. amministratore o dirigente di enti e organismi che hanno rapporti economici con l’azienda.
La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma. L’accettazione dell’incarico importa, per i lavoratori dipendenti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
Non può essere nominato direttore:
a. colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall’art. 166, comma 2, del codice penale;
b. colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c. colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
d. colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e. il coniuge e il parente in linea retta, ascendente o discendente, del presidente o di uno dei consiglieri dell’azienda.
L’accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, dichiara decaduto il direttore previo contestazione della causa di decadenza.
Articolo 25 – Compiti e funzioni
Al direttore compete la gestione finanziaria e tecnica, compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici dell’ASP;
Il direttore attua gli indirizzi ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente, entro il 20 gennaio, dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione;
Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’azienda ed è responsabile della istruttoria e dell’attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali cui presta assistenza e della tenuta dei registri previsti dall’articolo 16, comma 3, lettera e) del regolamento regionale n. 2/2013. Il direttore rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte al consiglio di amministrazione, nonché il visto attestante la copertura finanziaria.
Entro il 10 gennaio di ogni anno il direttore relaziona al consiglio di amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell’anno precedente;
Alla cessazione dell’incarico il direttore presenta al consiglio di amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni patrimoniali, al personale, allo stato dell’archivio e alla tenuta dei registri;
Articolo 26 – Assunzione, recesso e trattamento economico
Le modalità di assunzione del direttore sono disciplinate dall’ art. 24 del presente Statuto.
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è determinato dal regolamento di organizzazione;
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati o di risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa oppure di gravi irregolarità gestionali, il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione previsti dall’articolo 40 del regolamento regionale n. 2/2013, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di lavoro.
CAPO II
IL PERSONALE DIPENDENTE
Articolo 27 – Personale dipendente
Le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione
CAPO III
L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Articolo 28 – Ufficio relazioni con il pubblico
E’ istituito l’Ufficio relazioni con il Pubblico, il cui funzionamento è disciplinato nel Regolamento di organizzazione.
Articolo 29 – Patrimonio
Il patrimonio dell’ASP è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’IPAB “Istituti riuniti di assistenza all’infanzia” o comunque provenienti dalla istituzione trasformata e dai beni a qualunque titolo acquisiti nell’esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità.
I beni immobili sono i seguenti:
L’immobile di cui al punto 1, rappresenta l’ex Conservatorio di S. Teresa e risulta vincolato ai sensi della 1089/1939. I predetti beni immobili, rientrano nel Patrimonio disponibile ad eccezione di un locale di mq. 14,20 che rappresenta la sede dell’Ente e costituisce il Patrimonio indisponibile.
Tutti i fondi agricoli rientrano nel Patrimonio disponibile.
Gli altri beni patrimoniali sono inseriti nell’Inventario Generale allegato alla delibera n. 33/13 del 11/09/2013.
La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite da destinare al finanziamento delle attività istituzionali ed è attuata secondo criteri di economicità e di efficienza.
Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di alienazione dei beni e i contratti di locazione degli immobili che non sono destinati all’esercizio delle attività istituzionali sono aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato.
In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell’atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell’immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all’esercizio nel corso del quale è avvenuta l’alienazione o l’acquisto.
I beni mobili e immobili destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell’articolo 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo della indisponibilità dei beni va a gravare:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili sono trasmessi alla Regione la quale può chiedere chiarimenti – limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi- entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Se la Regione chiede chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia se la Regione vi si oppone in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda. In tal caso la Regione adotta apposito provvedimento motivato entro il termine predetto.
Ai trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi si applicano le esenzioni previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2001, a condizione che i beni siano destinati all’espletamento di pubblici servizi.
CAPO II
CONTABILITÀ
Articolo 30 – Contabilità
L’azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice civile e ai principi contabili contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di contabilità.
Il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale sono predisposti, approvati ed attuati nei modi e nelle forme e con i termini disposti dalle leggi vigenti e dal regolamento regionale n. 2 del 22.02.2013.
L’ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile al principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l’adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento.
Articolo 31 – Revisore contabile
Il revisore contabile è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali nel rispetto dell’art. 34 del regolamento regionale n. 2/2013, mediante avviso pubblico affisso all’albo pretorio del Comune di Massa Lubrense per sorteggio e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione che lo nomina.
I doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del Revisore contabile unico, sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento di contabilità.
CAPO IV
TESORERIA
Articolo 32 – Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere le attività previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in base a criteri comparativi di scelta del contraente che rispettino i principi della concorrenza e con le procedure stabilite nel regolamento di contabilità. Il rapporto è regolato da una convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione. Le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Regolamento di contabilità.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 33 – Principi
L’attività amministrativa dell’ASP é informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell’azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
L’attività dell’ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
Articolo 34 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Il Direttore, ferma restando la sua responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e del servizi nell’ambito del contingente di personale disponibile.
Articolo 35 – Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
L’organizzazione dell’ASP, per tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione del servizi, é disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali.
Art. 36 – Carta dei servizi
Il consiglio di amministrazione adotta, entro novanta giorni dall’insediamento, la carta dei servizi redatta in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera q), della L.R. n. 11 del 2007.
La carta dei servizi è trasmessa, a cura del presidente dell’azienda, entro dieci giorni dall’adozione, alla forma associativa dei comuni associati ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l’azienda svolge le attività.
L’adozione della carta dei servizi è condizione necessaria ai fini della erogazione dei servizi alla persona e della partecipazione alla gestione dei servizi sociali del sistema integrato locale previsto dalla L.R. n. 11 del 2007.
Articolo 37 – Controlli interni
L’ASP con il regolamento di organizzazione provvederà a regolamentare il sistema di controlli interni in conformità a quanto disposto dall’art 40 del regolamento regionale n. 2 del 22.02.2013;
TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI
Articolo 38 – Durata e estinzione
L’ASP ha durata illimitata.
L’estinzione dell’ASP é disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili così come previsto e stabilito dall’art 39 del regolamento regionale n. 2 del 22.02.2013.
Articolo 39 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.
Articolo 40 – Disposizioni transitorie
Per assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’IPAB durante la trasformazione in ASP, il primo Consiglio di Amministrazione dell’ASP è costituito dai componenti attualmente in carica del Consiglio di amministrazione dell’IPAB, che resteranno in carica sino alla scadenza prevista del loro mandato.
L’ASP conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo all’istituzione da cui deriva.